Spostamenti negli altri comuni; ecco le ulteriori disposizioni della Regione Toscana

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FIRENZE – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha emesso oggi una ordinanza che prevede ulteriori diuspisizioni riguardanti gli spostamenti al di fuori del comune di residenza.

Eccole:

  1. è consentito raggiungere seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
  2. sono consentiti gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, esclusivamente per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione;
  3. sono consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio. Tali spostamenti sono consentiti solo entro tali stretti limiti;
  4. è consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario , nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
  5. Con riferimento alle attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale sono consentiti: – gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione , per effettuare la raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado; – gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati per andare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;
  6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue: – sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che: a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995; b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale; c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro; – la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
  7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue: – sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999; – la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
  8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, quanto segue: – gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale; – la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
  9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue: – lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività

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