Marcucci: “Iter facilitato per i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale sul fiume Serchio, grazie a emendamento”

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ROMA – “Ieri notte in Senato è stato approvato un emendamento al Dl semplificazioni che ho fortemente voluto. La norma prevede un iter facilitato per i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale sul fiume Serchio, che consente di poter superare molte procedure”.

Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci

Una importante notizia dunque per la salvaguardia e la messa in sicurezza del nostro Fiume

Ecco il testo completo

54.8 (testo 2)
Bini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
« 2-bis. All’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: “sono sottoposti” sono aggiunte le seguenti: “alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. L’Autorità di bacino, nell’elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all’articolo 12 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis. Nelle more dell’approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino di cui all’art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, per l’approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura definita commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”
2-ter. All’articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:” 1-bis. Le Autorità di bacino, nell’ambito dei Piani di cui al comma 1, procedono all’individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più opportune e le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge 241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell’Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di
definire, di concerto con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti”;

2) al comma 4-bis, sostituire le parole: “con proprio atto dell’Autorità di bacino distrettuale” con le seguenti: “con decreto del segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale”;

3) al comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: “procedure di aggiornamento” inserire le seguenti: “la Conferenza Istituzionale Permanente dell'” 2-quater. All’art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1 aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente: “Fermo quanto previsto all’art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)”.
2-quinquies. Il comma 1-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con il seguente: “Fermo quanto previsto all’art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all’art. 7 del presente decreto non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)”. Conseguentemente, l’articolo 19 comma 1 lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l’articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

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