Dipendente non gradita da KME. Ecco l’esito della sentenza in tribunale. FIOM all’attacco.

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Arriva a conclusione una vicenda di oltre due anni fa relativa a una dipendente della cooperativa Fanin che però al momento lavorava all’interno della KME Fornaci; che l’aveva dichiarata persona non gradita e per questo era stato deciso il trasferimento. Alla fine dell’iter processuale il Tribunale ha dato ragione all’azienda KME.

Così riporta la Segreteria della Fiom Cgil di Lucca che in merito interviene precisando stigmatizzando però i motivi che avrebbero portato KE a tale giudizio e che sono legati alla vicenda pirogassificatore:  “La lavoratrice (che svolgeva da più di 20 anni mansioni di pulizia, per conto della propria Società, all’interno di Kme Italy di Fornaci ) era stata trasferita in altra sede perché la stessa Kme l’aveva dichiarata persona non gradita.

Il Tribunale ha ritenuto (a nostro parere ingiustamente) che il trasferimento fosse legittimo perché la Soc. Fanin non avrebbe potuto fare altrimenti visto che Kme aveva esercitato il proprio non gradimento previsto nel contratto di appalto del servizio (seppur in mancanza di forma scritta e senza le necessarie motivazioni).”

La FIOM punta però l’indice su una questione: “Quello che emerge dalla sentenza è però chiaro ed inaccettabile. La motivazione del non gradimento che ha portato al trasferimento della lavoratrice è stata la sua partecipazione ad una manifestazione di protesta, organizzata a Fornaci di Barga, contro il progetto di realizzazione del pirogassificatore.

Viene quindi confermato ciò che sospettavamo e temevamo.

Si tratta di un comportamento inaccettabile da parte di una Società così importante come Kme che mette in discussione, e di fatto nega, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che è previsto e garantito dall’art. 21 della nostra Costituzione. Un atteggiamento che dovrebbe spaventare comunque la si pensi sui temi specifici.”

Ora, fa sapere sempre la FIOM; la lavoratrice deciderà se ricorrere contro questa sentenza che oltretutto la condanna a rimborsare alla Soc. Fanin oltre 7.000 € di spese legali.”

“A questo proposito – dice la FIOM – faremo appello ai lavoratori ed ai delegati sindacali metalmeccanici della provincia affinché manifestino concretamente la propria solidarietà.”

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