Al via le domande per l’esonero contributivo di artigiani e commercianti

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Il D.M. 17.05.2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Circolare Inps n. 124 del 06/08/2021 ( https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11841 ) hanno definito le caratteristiche per l’accesso alla procedura per il riconoscimento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti.

 

Il contributo è stato fissato nella misura di 3.000 euro per l’anno 2021, fatta salva la possibilità di una riduzione dovuta al superamento del limite di spesa stanziato da parte dello Stato.

 

Vediamo le condizioni per accedere all’esonero:

  1. Aver avuto un calo del fatturato, o dei corrispettivi, dell’anno 2020 non inferiore al 33% dell’anno 2019;
  2. Il requisito reddituale è fissato in 50.000 euro. Dunque il candidato non deve aver superato il limite indicato nell’anno d’imposta 2019 per poter usufruire dell’agevolazione;
  3. Essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare) a far data dal 11/11/2021. La regolarità verrà verificata d’ufficio da parte dell’Inps o dalle casse previdenziali private;
  4. Non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità̀ di disponibilità;
  5. Non essere titolari di nessuna pensione diretta, fatta eccezione per gli assegni ordinari di invalidità o simili;
  6. Sono invece esclusi dall’agevolazione tutti coloro i quali abbiano iniziato l’attività dal 01/01/2021.

 

Sempre secondo la Circolare n. 124/2021 dell’Inps, l’esercizio dell’opzione dell’esonero non creerà il c.d. buco contributivo, infatti l’accredito per l’anno 2021 del soggetto istante sarà integrale.

 

Per la predisposizione della domanda sarà necessario collegarsi al sito dell’Inps e seguire i seguenti percorsi:

  1. Gestione speciale artigiani e commercianti: cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti – Esonero contributivo art. 1, cc. 20-22bis L.178/2020;
  2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: cassetto lavoratori autonomi – Comunicazione bidirezionale – Esonero contributivo art. 1, cc. 20-22bis L.178/2020;
  3. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti – Domande Telematiche – Esonero Contributivo L. 178/2020.

Ovviamente si potrà accedere al sito dell’Inps se muniti di SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La domanda andrà inoltrata entro e non oltre il 30/09/2021.

 

Infine, per i professionisti iscritti alle casse private (avvocati, commercialisti, geometri, ragionieri, notai, periti, ingegneri, architetti, ecc.)  dovranno collegarsi al sito di riferimento del proprio ente e procedere telematicamente alla domanda.

Si segnala che in caso siano stati già effettuati i versamenti, si potrà richiedere il rimborso o utilizzare il relativo importo in compensazione presentando un’apposita domanda entro il 31/12/2021, fatta eccezione per i professionisti iscritti alle casse private.

 

 

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