DAD e rimborso spese da parte del datore di lavoro per l’acquisto di pc, tablet e laptop

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Dopo la pubblicazione della Risoluzione n. 37/E del 27 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di punti in merito alle somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione come i rimborsi per pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza c.d. DAD. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i pc, i tablet e i laptop si configurano quali strumenti necessari a frequentare la c.d. DAD (didattica a distanza) e il relativo rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di tali strumenti non costituisce reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o dall’università che dichiari lo svolgimento della DAD. Sono esclusi dalla tassazione irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati. Nello specifico, le spese che vengono rimborsate al dipendente per l’acquisto di quanto detto non concorrono alla formazione del reddito: articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100, ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Si ricorda che il dipendente deve sempre produrre e conservare idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’università che attesti la DAD altrimenti quanto detto finora non trova applicazione.

 

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