Condono cartelle esattoriali e Decreto sostegni Bis, il punto della situazione

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Il DL Sostegni (DL 41/2021) ha previsto una sanatoria (una cancellazione) delle cartelle esattoriali affidate all’Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al trentun dicembre 2010 di importo non superiore ai cinquemila euro (cioè tutta roba vecchia). l’importo così calcolato, per poter usufruire della cancellazione, dovrà essere comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Gli aventi diritto verranno segnalati dall’Agenzia della Riscossione all’Agenzia delle Entrate la quale, sulla base delle informazioni da essa detenute nei propri database, controllerà che i candidati non superino il limite massimo stabilito dalla legge e cioè un plafone di trentamila euro. ulteriori requisiti che consentiranno la fruizione della sanatoria sono: essere persone fisiche, essere soggetti diversi dalle persone fisiche, avere alla data del ventitre marzo 2021 debiti a ruolo di importo non superiore ai cinquemila euro. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver svolto tutti gli accertamenti, entro il trenta settembre 2021 provvederà a comunicare all’Agente della Riscossione gli esclusi dall’agevolazione assicurata dal DL 41/2021. E’ doveroso segnalare che se fossimo in presenza di cartelle esattoriali cointestate fra più debitori è necessario che tutti i condebitori rispettino i requisiti per la cancellazione, infatti se anche uno solo dei debitori non dovesse essere idoneo renderà inidonei tutti i coobbligati. Infine, agli aventi diritto l’Agenzia della Riscossione provvederà a sanare le posizioni descritte.

 

Il DL 73/2021 (decreto sostegni bis) ha previsto una serie di agevolazione per le aziende, vediamo quali sono. Innanzitutto, il DL prevede la corresponsione di un fondo perduto ulteriore a tutte le aziende che hanno la partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021 e che abbiano rispettato i requisiti indicati dalla normativa (si veda la relativa guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2912669/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis.pdf/1331d73a-35b1-5ca6-55c3-8779f39b65fc ).

Inoltre, è stata concessa una ulteriore proroga fino al trentun luglio 2021 per il credito d’imposta inerenti ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Oltre a ciò, è stata definita l’esenzione dall’IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche nel caso in cui sia emessa una convalida di sfratto per morosità e poi sospesa a causa della normativa Covid.

Inoltre, si prevedono delle misure specifiche per le attività ricettive e turistiche delle città d’arte nonché una proroga del termine al quindici settembre per il pagamento del dovuto in base agli ISA.

E’ stato spostato al trentun agosto 2021 il periodo di sospensione dei termini di versamento degli importi delle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

Infine, per il cash back si rinvia all’articolo: https://www.giornaledibarga.it/2021/07/stop-al-cashback-e-sospensione-cartelle-esattoriali-352985/ .

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