Il modello 730: per chi suona la campana?

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Salve a tutti,

Mi presento: sono Enrico Salatti, sono un dottore commercialista e con questa rubrica  cercherò di chiarire con cadenza periodica i dubbi che possono attanagliare ogni buon contribuente nonché gli eventuali quesiti che vorrete presentarmi presso la redazione.

Come sapete è già tempo di preparare la dichiarazione dei redditi e nello specifico il fatidico 730/2021. Vi ricordo che dal 14 maggio sarà possibile effettuare la compilazione autonoma del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate mentre, dal 19 maggio, sarà possibile inviarlo.

Per accedere a tale sezione è necessario essere in possesso del codice Pin rilasciato dall’Agenzia (ma solo per chi ne è già in possesso), oppure attraverso le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (anche in questo caso solamente per i contribuenti che ne sono già in possesso), o mediante identità SPID o carta Nazionale dei Servizi ovvero della Carta d’identità elettronica. Come detto, il modello 730 può essere presentato direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate o in alternativa mediante l’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato, ovvero tramite il sostituto d’imposta. Il termine ultimo di presentazione del modello 730 è il 30 settembre ma è consigliabile effettuare la comunicazione il prima possibile in quanto, una presentazione rapida del 730, consente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di ricevere il rimborso di un eventuale credito irpef a partire dal cedolino di luglio.

Prima di procedere alla compilazione, tuttavia, è doveroso comprendere chi possa presentare tale modello: innanzitutto, come già detto, i percettori di redditi di lavoro dipendente e i pensionati; poi i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (esempi sono le integrazioni salariali, le indennità di mobilità, ecc.); i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa Cattolica; i Giudici costituzionali, i Parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive; i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione Iva, Irap e 770; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; ed infine tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.

I redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 sono: redditi di lavoro dipendente e assimilato; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettati a tassazione separata. Sono esclusi i redditi d’impresa, i redditi di lavoro autonomo con partita iva, i redditi dei contribuenti deceduti e i redditi da produzione di “agroenergie”.

Nel 730 precompilato sono già presenti molti dati ma è necessario effettuare una verifica accurata e soprattutto controllare che i dati presenti siano giustificabili dalla documentazione posseduta dal contribuente. Nella dichiarazione precompilata dobbiamo trovare: i dati della CU2021, le spese sanitarie e universitarie, le spese funebri e i premi assicurativi, i contributi previdenziali, gli interessi pagati su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, ecc. In buona sostanza sono tutte le informazioni che ci riguardano e che sono state comunicate da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrare entro il 31 marzo. Dette informazioni devono essere controllate, verificate ed eventualmente aggiunte (se mancanti) o corrette (se errate) in quanto ne va dell’attendibilità della nostra dichiarazione dei redditi.

Tra le novità di quest’anno che devono essere presenti nel modello è doveroso segnalare: il bonus facciate 90% e il super bonus 110% (ricordando che se avete eventualmente ceduto tale credito non va indicato ma doveva essere comunicato entro il 15 aprile con apposito modello); il credito d’imposta per i monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (fino ad un massimo di 750 euro); il credito d’imposta inerente al bonus vacanze (detrazione nella misura del 20%); gli investimenti in start up ed altre inerenti a rimpatriati e docenti/ricercatori.

Si ricorda che deve essere indicato il sostituto d’imposta che effettuerà l’eventuale conguaglio (cioè che ci rimborserà l’eventuale credito o ci tratterrà l’eventuale debito d’imposta calcolato). Inoltre, sarà possibile scegliere la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, in questi casi sarà necessario munirsi del codice fiscale dei beneficiari.

Una volta controllata la correttezza dei dati contenuti si potrà procedere all’invio, ricordando che sarete sempre in tempo ad effettuare correzioni con l’applicativo dell’Agenzia entro e non oltre il 22 giugno (per eventuali ritardi superiori a tale data rivolgetevi ad un CAF o ad un professionista abilitato).

A questo punto è doveroso chiarire come funzionano i controlli svolti dall’Agenzia. Non ci saranno controlli documentali sulle spese detraibili (che riducono l’imposta dovuta) e deducibili (che riducono la base imponibile: il reddito per intenderci) nel caso di conferma del 730 senza apportare modifiche o apportando variazioni che non incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Se invece verranno effettuate modifiche atte a variare il reddito o l’importo dell’imposta calcolata, l’Agenzia potrà richiederne conto al contribuente il quale dovrà darne dimostrazione documentale.

Nel porgervi un cordiale saluto spero di essere stato il più chiaro possibile in merito al modello 730/2021 e vi do appuntamento ai prossimi giorni.

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